Descrizione
Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:
- interventi in materia di turismo
- interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.
Nel Comune di Ragusa l’Imposta è stata adottata per la prima volta con deliberazione del Consiglio Comunale 23/11/2011, n. 71, successivamente modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale24/04/20213, n. 28 del 24-4-2013 e attualmente viene disciplinata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 09/12/2022, n. 80.
Approfondimenti
Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale quale soggetto passivo d’imposta.
I gestori delle strutture ricettive devono provvedere al relativo incasso, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Ragusa, agendo come sostituto d’imposta (art.4).
Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa per il turista.
L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.
Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.
Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.
I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare al Comune, esclusivamente in via telematica tramite il portale Tourist Tax entro e non oltre le sotto indicate scadenze per un totale complessivo di quattro dichiarazioni annue:
- periodo 1° gennaio 31 marzo: entro il 16 aprile;
- periodo 1° aprile 30 giugno: entro il 16 luglio;
- periodo 1° luglio 30 settembre: entro il 16 ottobre;
- periodo 1° ottobre 31 dicembre: entro il 16 gennaio.
La dichiarazione trimestrale presentata nel rispetto dei tempi sopra descritti dovrà contenere con dettaglio su base mensile:
- il numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
- il numero degli ospiti esenti e la relativa causale
- l'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
- ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.
Si segnala che la dichiarazione trimestrale va compilata sul portale anche se nel trimestre precedente non si fosse registrata alcuna presenza o tutti gli ospiti avessero goduto di esenzioni o ancora la struttura ricettiva fosse rimasta chiusa.
I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura, l’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A." (in alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno).
I termini per il riversamento del tributo da parte dei gestori delle strutture sono quelli esposti sopra e relativi alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali o comunque rispettando i termini temporali sopra riportati
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).
Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.